STATUTO |
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Articolo 1 |
Costituzione e sede |
È costituita l’organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, denominata “ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA TRAUMATIZZATI CRANICI ANDREA ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Potenza Picena, via Aprutina n. 194, frazione Porto Potenza Picena. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato. |
L’utilizzo nella denominazione della locuzione “organizzazione di volontariato” o dell’acronimo “ODV” è strettamente legato all’iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l’associazione non sia più iscritta all’uno o all’altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E’ fatto divieto di utilizzare il riferimento a “organizzazione di volontariato” in assenza dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore. |
L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. |
Potrà essere stabilita una sede amministrativa e contabile in luogo diverso dalla sede legale su determinazione del consiglio direttivo con obbligo da parte di quest’ultimo a portarlo a conoscenza dell’a prima assemblea utile e con obbligo di comunicazione a tutti i soci e a tutti gli organismi con cui l’associazione si rapporta. |
Articolo 2 |
Carattere dell'Associazione |
L’associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall’ art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative |
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. |
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. |
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. |
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi. |
Articolo 3 |
Durata dell'Associazione |
La durata dell’associazione è illimitata. |
Articolo 4 |
Scopi e attività dell'Associazione |
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L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: in particolare l’Associazione indirizza la sua attività a favore delle persone traumatizzate e delle loro famiglie e svolge attività di informazione, sensibilizzazione, sostegno e prevenzione in relazione alle problematiche connesse. |
L’associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati: |
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; |
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; |
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. |
L’associazione per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche: |
- promuovere il recupero dei traumatizzati cranici e/o della disabilità acquisita, favorendo il reinserimento sociale lavorativo; |
- fornire supporto informativo per le problematiche sanitarie, sociali, economiche ed amministrative dei traumatizzati cranici e delle loro famiglie; |
- promuovere iniziative, convegni, seminari, borse di studio, pubblicazioni, eccetera, atte a sensibilizzare al problema non solo l’opinione pubblica ma in particolare le forze politiche e sociali, autorità amministrative e gli operatori della salute; |
- promuovere attraverso i mass media campagne di prevenzione e sensibilizzazione; |
- sostenere i familiari delle persone traumatizzate craniche nella assistenza ai loro congiunti, in particolare fornendo loro un servizio di accompagnamento al fine di rendere la famiglia più consapevole nella gestione della malattia e più auto determinata nella scelta del loro percorso di vita; |
- fornire una dimora, qualora si rendesse utile, durante il periodo di degenza del traumatizzato presso l’Istituto Santo Stefano, attraverso la gestione di una “casa – alloggio”, sempre senza alcuno scopo di lucro e a puro fine di solidarietà; |
- organizzare e gestire un centro – diurno; |
- curare il reperimento delle risorse economiche per lo svolgimento delle suddette attività. Tutte le attività potranno essere svolte in convenzione con Enti pubblici o privati, università, fondazioni o altro Ente interessato. |
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate. |
L’associazione, ai sensi dell’ art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell’associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d’esercizio o nella relazione di missione. |
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. |
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto. |
Per lo svolgimento delle proprie attività, l’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall’art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia. |
Articolo 5 |
Requisiti dei soci |
Possono essere soci dell’associazione persone fisiche e, a far data dall'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione. |
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. |
Articolo 6 |
Ammissione e diritti dei soci |
L’ammissione dei soci è libera. |
La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi. |
Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. |
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati. |
In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. |
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. |
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. |
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. |
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. |
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali. |
Articolo 7 |
Categorie dei soci |
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci: |
- Onorari |
- Ordinari |
a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenza, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa; |
b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo; |
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari. |
Articolo 8 |
Doveri dei soci |
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione. |
Articolo 9 |
Sanzioni disciplinari |
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, e si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: |
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; |
b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio; |
c) espulsione. |
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci. |
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni. |
Articolo 10 |
Perdita della qualifica di socio |
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: |
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno; |
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; |
c) per delibera di espulsione; |
d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento; |
e) per morte. |
Articolo 11 |
Organi dell'Associazione |
Organi dell’associazione sono: |
- l’assemblea generale dei soci; |
- il Consiglio Direttivo; |
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato); |
- organo di revisione legale dei conti (se nominato); |
- il comitato Scientifico. |
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto. |
Articolo 12 |
Partecipazione all'assemblea |
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. |
Hanno diritto di voto all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. |
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale. |
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: |
a) per decisione del consiglio direttivo; |
b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci. |
Articolo 13 |
Convocazioni dell'assemblea |
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica, o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax o con altro mezzo anche elettronico e, laddove l’associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata nel sito. |
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno. |
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall’organo di controllo o di revisione dei conti se nominato. |
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall’ organo di controllo o di revisione dei conti se nominato. |
Articolo 14 |
Costituzione e deliberazioni dell'assemblea |
L’assemblea in sede
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno dei soci. |
Articolo 15 |
Forma di votazione dell'assemblea |
Le votazioni
dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata
di mano, per appello nominale o con voto segreto. |
Articolo 16 |
Compiti dell'assemblea |
All’assemblea spettano i seguenti compiti: |
in sede ordinaria |
a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo; |
b) eleggere o revocare i membri del consiglio direttivo, l’organo di controllo e/o l’organo di revisione legale dei conti; |
c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; |
d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa annuali e gli eventuali contributi associativi; |
e) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo; |
f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno; |
in sede straordinaria |
a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; |
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; |
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno. |
E' in facoltà dei soci, purchè la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. |
Articolo 17 |
Compiti del Consiglio Direttivo |
ll Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di: |
- convocare l’assemblea; |
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea; |
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; |
- dare esecuzione alle delibere assembleari; |
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea; |
- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; |
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; |
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali; |
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all’assemblea; |
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. |
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione; |
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; |
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; |
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; |
- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi; |
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; |
- redigere l’eventuale regolamento interno; |
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; |
- irrogare le sanzioni disciplinari. |
Articolo 18 |
Composizione del Consiglio Direttivo |
Il Consiglio
Direttivo è formato da un numero di 7 membri nominati dall’assemblea
ordinaria. |
Articolo 19 |
Riunioni del del Consiglio Direttivo |
Il Consiglio
Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta
egli lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due componenti
del Consiglio stesso. La convocazione viene effettuata con le stesse
modalità previste per la convocazione dell’Assemblea. |
Articolo 20 |
Compiti del Presidente |
Il Presidente,
eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di
legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa. |
Articolo 21 |
Organo di controllo e revisione legale dei conti |
L’Organo di
controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei soci
per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’ art.30 del
Codice del Terzo Settore. |
Articolo 22 |
Segretario dell'Associazione |
Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede alla corrispondenza tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. |
Articolo 23 |
Il Tesoriere-Economo |
Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandoli da apposita relazione. |
Articolo 24 |
Comitato scientifico |
Il Comitato
Scientifico, di nomina o di revoca consigliare, è composto da un
numero di membri variabile fino a un massimo di nove (9), secondo
quanto deliberato dal Consiglio stesso. |
Articolo 25 |
Libri sociali |
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali: |
a) il libro degli associati; |
b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale; |
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico. |
I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. |
Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci. |
Articolo 26 |
Il Patrimonio dell'Associazione |
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. |
Articolo 27 |
Entrate dell'Associazione |
Le entrate
dell’associazione sono costituite: |
Articolo 28 |
Destinazione degli avanzi di gestione |
All’associazione è
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in
base alle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. 117/2017, all’associazione
è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. |
Articolo 29 |
Durata del periodo di contribuzione |
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso. |
Articolo 30 |
Diritti dei soci al patrimonio sociale |
L’adesione
all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi
ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione
ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque
facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a
quelli originari ed a quelli annuali. |
Articolo 31 |
Bilanci |
L’esercizio sociale
inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. |
Articolo 32 |
Scioglimento e liquidazione dell'Associazione |
In caso di
scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri. |
Articolo 33 |
Clausola compromissoria |
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione. |
Articolo 34 |
Rinvio |
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. |
ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA TRAUMATIZZATI CRANICI “Andrea” ODV |
www.associazioneandrea.org |
info@associazioneandrea.org - info@pec.associazioneandrea.org |
Cell. Presidente 333 3403189 - Segreteria 328 3031920 |
Sede Legale - Tel. 0733 689322 - Fax 0733 688958 - Apertura martedì h 13.30-14.30 |
Sede Amministrativa - Tel. e Fax 071 895736 - Apertura lunedì e mercoledì h 10.00-12.00 |