NOMINA TUTORE O CURATORE | |
La legge prevede due forme di tutela in favore di chi non è in grado di provvedere completamente alla gestione dei propri interessi, per incapacità mentale o altra causa: l’interdizione e l’inabilitazione. |
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L’interdetto: è una persona che si trova in condizione di completa mancanza di capacità di agire , non può compiere da solo né gli atti di ordinaria amministrazione né gli atti di straordinaria amministrazione (vendere un immobile, costituirvi un usufrutto ). |
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L’inabilitato: è una persona che
si trova in condizione di ridotta capacità di agire , può compiere
da solo gli atti di ordinaria amministrazione (acquisto beni di
consumo), mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve
essere assistito da un curatore. Il legislatore non a caso ha
utilizzato il verbo “dovere”: chi si trova in tali condizioni, deve
essere posto sotto la tutela di altra persona che ne curi in sua
vece gli interessi sotto il controllo dell’autorità giudiziaria
(giudice tutelare o, per il compimento di taluni atti giuridici , il
tribunale). |
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Chi può richiedere l’interdizione: | |
• | il coniuge; | |
• | i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi); | |
• | gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti); | |
• | il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica). | |
Procedura per presentare l’istanza occorre rivolgersi al Tribunale, con l’assistenza obbligatoria di un legale. |
Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga richiesta dal Pubblico Ministero o venga provato lo “stato di povertà”. |
Per l’interdizione chi può essere il tutore: |
• | uno dei genitori; | |
• | uno dei figli; | |
• | il coniuge; | |
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altra persona designata dal Giudice Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela. |
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Compiti del tutore: avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti i suoi atti e contratti, amministrare i suoi beni; presentare ogni anno al Giudice Tutelare il rendiconto della sua amministrazione. Il tutore può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei sui poteri; può essere esonerato se la tutela risulta troppo gravosa. |
Per l’inabilitazione chi può essere il curatore: |
• | uno dei genitori; | |
• | uno dei figli; | |
• | il coniuge; | |
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altra persona designata dal Giudice Compiti del curatore: aiutare l’inabilitato ad amministrare i suoi beni, essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio. |
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L’interdizione o
l’inabilitazione può essere temporanea. |
Fax-simile di domanda reperibile su vari siti internet, tra cui: |
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ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA TRAUMATIZZATI CRANICI “Andrea” ODV |
www.associazioneandrea.org |
info@associazioneandrea.org - info@pec.associazioneandrea.org |
Cell. Presidente 333 3403189 - Segreteria 328 3031920 |
Sede Legale - Tel. 0733 689322 - Fax 0733 688958 - Apertura martedì h 13.30-14.30 |
Sede Amministrativa - Tel. e Fax 071 895736 - Apertura lunedì e mercoledì h 10.00-12.00 |