LA DOCUMENTAZIONE |
Si indicano, di
seguito, i documenti che il disabile deve produrre quando non è
necessario l'adattamento del veicolo. |
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1. Certificazione attestante la condizione di disabilità: | ||
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per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione |
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○ |
per il disabile psichico o mentale, è richiesto |
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• | il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica | |
• | il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990) | |
○ |
per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. |
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Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni. | ||
a. |
I portatori di handicap psichico o mentale, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica dell'Asl) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. |
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Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "... con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. |
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b. |
I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore". È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. |
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c. |
Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica. è tuttavia necessario che a tali soggetti sia riconosciuta l'indennità di accompagnamento. |
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d. |
La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico). Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell'indennità di frequenza. Quest'ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l'altro, incompatibile con l'indennità di accompagnamento. |
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2.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(solo per usufruire dell'Iva al 4%) |
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3.
fotocopia dell'ultima dichiarazione dei
redditi, o autocertificazione |
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SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI |
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Riguardo alle
certificazioni delle persone con disabilità, l'art. 4 del decreto
legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. |
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i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno |
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• | i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli. | |
Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è: |
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• | portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997) | |
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affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000) |
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• | sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000) | |
• | non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000) | |
Le commissioni
mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte
versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in
forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis"
(per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle
agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo
di disabilità. |
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ATTENZIONE |
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L'indicazione che il
soggetto "è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta", ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta
esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di
parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il
soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle
agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli. Tale
circostanza può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche
norme fiscali. |
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fonte: agenziaentrate.it |
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