L' AGEVOLAZIONE IVA |
È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: | ||
• | 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido | |
• | 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido | |
• | di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. | |
L'Iva ridotta al 4% è applicabile anche: | ||
• | all'acquisto contestuale di optional | |
• | alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata) | |
• | alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento. | |
L'aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti. |
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L'aliquota agevolata
si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal
disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per
le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). |
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Come previsto per la
detrazione dall'Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire
nuovamente dell'agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio
quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è
stato rubato e non ritrovato. |
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PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE | ||
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, va versata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. |
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ATTENZIONE | ||
L'erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall'acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l'obbligo di dover versare la differenza d'imposta. |
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GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA | ||
L'impresa che vende il veicolo con l'aliquota Iva agevolata deve: | ||
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emettere fattura con l'indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale |
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• | comunicare all'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente. | |
La comunicazione va trasmessa all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell'acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione. |
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ACQUISTO DI VEICOLI IN LEASING | ||
L'agevolazione
dell'Iva ridotta al 4% è prevista anche per l'acquisto del veicolo
in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di
tipo "traslativo". |
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• | il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti, l'apposito paragrafo) | |
• |
esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l'annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo). |
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La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell'operazione. | ||
Dalla data di stipula del contratto decorre: | ||
• | il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione | |
• | il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo. | |
Il mancato rispetto di quest'ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l'ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo). |
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fonte: agenziaentrate.it |
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