RICONOSCIMENTO DELLA LEGGE  104/92
 

La domanda va presentata su appositi moduli da inviare alla Commissione Medica per l’accertamento delle condizioni di handicap presso la ASL di appartenenza. Questa, convoca il richiedente a visita medica e, successivamente, ne trasmette il verbale, che contiene la definizione delle condizioni di handicap, in base all’art. 3 della Legge:

 

La condizioni di handicap: vengono riconosciute a “colui che presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

 

La condizione di handicap in situazione di gravità: viene riconosciuta quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

 
Questi certificati non devono essere confusi con le normali certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre.
 
Vengono rilasciati da un’apposita commissione dell’ Azienda USL.
 
Perché richiederli?
 
 

La condizione di handicap è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni tributarie e fiscali (es.: detraibilità dei sussidi tecnici ed informatici, deducibilità delle spese di assistenza specifica, esenzione dal pagamento del bollo auto, ecc…)

     
 

La condizione di handicap invece, è uno dei requisiti necessari per accedere alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dalla stessa legge (art.33).

 
Ricovero, congedi e permessi
 

Le nuove disposizioni (art. 3, comma 1, lett. a e art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 119/2011) confermano che l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità, è un presupposto essenziale per la concessione sia dei permessi (Legge 104/92) sia del congedo straordinario.

 
Introducono però espressamente l'eccezione "salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza".
 
Questa eccezione posta dal legislatore, è conseguentemente valida per tutti i lavoratori dei comparti pubblico e privato.
 

Mentre il dipartimento non fornisce indicazioni di sorta su tale aspetto, INPS, nella propria circolare n. 32 estende quanto già previsto nella propria precedente disposizione (circolare 155/2010) a proposito di permessi. Secondo INPS, pur in presenza di ricovero della persona con disabilità, il congedo può essere concesso nei seguenti casi:

 
 

Interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità della persona con disabilità, in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);

     
 

ricovero a tempo pieno di una persona con disabilità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).


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